codice deontologico, sanzioni, obbiettivi di formazione comportamentale e deontologica fisss

CODICE DEONTOLOGICO FISSS dal 2022
(Documento aggiornato nelle Assemblee del 15/01/2022 e 20/03/2023)

1- Il presente Codice Deontologico disciplina, con valore vincolante per tutti gli aderenti alla FISSS che ne accettano incondizionatamente i contenuti aderendo alla stessa, le regole essenziali di natura etica e deontologica, le linee essenziali di comportamento e condotta personale e di gruppo degli iscritti a ogni livello. A seguito degli aggiornamenti costantemente adottati e approvati nelle Assemblee, il Codice indica principi e indirizzi valutativi e di orientamento per le valutazioni e decisioni della Commissione Etica Federale. Costituisce anzitutto il principio generale e fondamentale della FISSS che nessun esponente di Consociata FISSS, come indicato nello Statuto, deve pregiudicare o danneggiare l’immagine della Federazione o agire in modo difforme ai suoi principi e regolamenti o alle deliberazioni sancite dagli organi federali competenti. Resta inteso che, come sottolineato dall’Assemblea federale del 25 marzo 2024, le richieste di convocazione della Commissione Etica Federale sono sottoposte ad una preventiva valutazione di non manifesta infondatezza dei contenuti segnalati e di effettiva rilevanza federale delle questioni etiche derivanti, con esclusione di conflittualità o diverbi personali che non presentano profili di attuale o potenziale danno federale. Il Presidente propone al Direttivo, con propria relazione, i contenuti della richiesta di convocazione formulando un parere rispetto alla non manifesta infondatezza e rilevanza della richiesta stessa. Il Direttivo accoglie o respinge la richiesta di convocazione. In caso di accoglimento, il Presidente convoca la Commissione Etica federale entro 30 giorni dalla deliberazione del Direttivo.

2-Tutti gli aderenti alla FISSS, cioè le Associazioni consociate e i loro soci Istruttori o Operatori iscritti agli Albi federali, devono contribuire a rafforzare l’immagine, la visibilità e la crescita della Federazione, autorizzandola a fregiarsi, insieme alle Consociate e ai membri interessati, delle proprie azioni, attività e imprese degne di nota nel campo delle discipline e settori previsti, attraverso comunicati ai media e informazioni ai soci previamente condivise con il Direttivo. D’altro lato ne riceveranno la spendibilità del suo patrimonio collettivo d’immagine riportato nei propri documenti di presentazione. Associazioni e aderenti hanno inoltre il diritto e il dovere di qualificarsi come esponenti FISSS nelle relazioni esterne e nelle comunicazioni stampa, TV o Web.

3-Tutti gli esponenti devono collaborare, nei limiti delle loro disponibilità, alle attività che competono direttamente alla FISSS (sessioni d’esame, corsi di formazione Istruttori e per Enti Pubblici, segreteria e supervisione di eventi di comune utilità) riconoscendo che il Direttivo possa scegliere nell’interesse federale i rappresentanti più idonei, le modalità di intervento e l’entità di rimborso individuale in relazione alle compatibilità di bilancio del budget FISSS disponibile.

4- Ogni decisione interna alle Assemblee e ogni informazione sulle iniziative e sul know-how della FISSS debbono restare di esclusiva conoscenza dei soci, così pure ogni tipo di materiale informativo, soprattutto per ciò che concerne didattica, corsi, gare, gli esami e i materiali interni associativi, con divieto assoluto di divulgazione pubblica. La segreteria FISSS distribuirà e pubblicherà sul sito web della Federazione il materiale informativo ufficiale solo per i soci. Per informazioni alla stampa o ad esterni è considerato divulgabile il documento concordato “Sopravvivere dal 1986”, composto di princìpi, storia e curricula federali, più il regolamento, l’Albo delle Consociate, degli Istruttori degli Operatori e dei Supporter, le modalità di associazione e il tariffario minimo per operazioni e attività FISSS. Solo tali documenti possono essere presenti nei siti Internet e nelle comunicazioni esterne, e i membri FISSS devono esprimere in base alle norme vigenti il loro consenso informato per il trattamento dei dati personali e dei diritti di immagine relativi, nelle forme e con i limiti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e limitatamente alle funzioni associative.

5- Nessun membro o Istruttore FISSS potrà formulare critiche o affermazioni divisive, malevole o polemiche all’esterno della Federazione o in presenza di terzi, riguardanti l’operato degli organi federali, delle Consociate o di altri membri e Istruttori. Il diritto di critica è ovviamente consentito in forma interna nell’ambito degli organi federali, o del Direttivo o dell’Assemblea. All’esterno e ai media occorre invece offrire, inderogabilmente e sempre, un’immagine di compattezza, unità armonica, omogeneità, stile e classe, evitando sia l’eccessiva ostentazione di sé, la presunzione, l’esagerazione, l’alterazione e la rappresentazione autoesaltativa delle proprie azioni e imprese, sia la detrazione, la posposizione riduttiva e la sottovalutazione di quelle di altri consociati.

6-Ogni Scuola e centro federale deve comunicare obbligatoriamente, almeno un mese prima, alla Segreteria FISSS i programmi delle proprie attività (corsi, gare, manifestazioni e Testage concernenti la disciplina) e dichiararne le modalità, i costi e il calendario per l’approvazione e l’eventuale verifica del Direttivo e della Commissione federale preposta. Per corsi, Testage e Contest propedeutici che non implicano diretti interventi e responsabilità della FISSS, è necessario assicurare comunque la presenza, nello staff operativo, di almeno un Istruttore federale di qualunque livello. Per corsi e contest avanzati di formazione rivolti a Istruttori federali, Enti pubblici o privati di rilevanza nazionale è obbligatoria invece la presenza di Istruttori Master o Esperti e di almeno un componente del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal regolamento federale. Solo in questo caso la Federazione potrà assumersi la corresponsabilità dell’evento e potrà prevedere la menzione obbligatoria nei comunicati stampa, affiancata a quella della Consociata organizzatrice.

7- I membri delle Commissioni d’esame per i passaggi di livello a Esperto o Master devono proporre ai candidati test ed esercitazioni plausibili e con modi proporzionati rispetto alle competenze richieste dal Regolamento FISSS, agire con correttezza e trasparenza e dimostrare all’occorrenza la fattibilità delle corrette esecuzioni o soluzioni che si attendono con ragionevolezza in base al percorso formativo seguito, su richiesta dei candidati e/o dei loro tutor (questi ultimi devono astenersi nel giudizio finale se fanno parte della Commissione).

8- Per la parte economica relativa ai contributi dovuti agli addetti federali dalle Consociate imprenditrici, dovrà essere corrisposto almeno il compenso minimo stabilito dal tariffario in vigore o, in deroga per più di 2 giorni, l’Istruttore dovrà sottoscrivere la partecipazione a titolo di rimborso spese e/o per il contributo concordato. E’ discrezione della Consociata imprenditrice o della Scuola federale scegliere lo staff più idoneo e disponibile, purché abilitato FISSS e remunerato secondo la regola, ma nel caso di partecipazione non retribuita o parzialmente remunerata, il Direttivo dovrà approvarne i motivi e l’incarico per formazione o tirocini. Non sono accettabili pretesti per impieghi non retribuiti sotto l’egida federale o aumenti ingiustificati dei costi di formazione e abilitazione previsti per gli aspiranti. Questi ultimi hanno il diritto in questo caso di rivolgersi a un’altra Scuola FISSS e/o di segnalarlo con esposto scritto al Direttivo, ai referenti del Collegio Istruttori e della Commissione Etica, che assumeranno, sentite le parti, i provvedimenti di competenza.

9- Le proprietà intellettuali o tecniche e il know-how di ogni consociata o membro possono essere adottati solo dalla FISSS per attività comuni nell’interesse federale e al suo interno, ma non da altri membri o consociate senza una espressa autorizzazione scritta del detentore del diritto immateriale o dell’invenzione intellettuale.

10- E’ vietato il pregiudizio a altri soggetti della FISSS in ogni sua forma o tipo, diretto o indiretto, nell’assunzione di incarichi retribuiti a tutti gli istruttori e dirigenti che vengano in contatto con Enti e organizzazioni esterne. Essi dovranno obbligatoriamente applicare ai committenti almeno il tariffario minimo in vigore, per prevenire negoziazioni al ribasso che possano ledere l’immagine della Federazione e/o indirizzare il committente a una scelta esclusivamente economica che potrebbe penalizzare altri membri e/o la qualità del servizio. Nessun esponente FISSS deve danneggiare l’operato e l’immagine di un Istruttore o una Scuola federale che si trova a sostituire o a rappresentare in qualsivoglia contesto territoriale.

11- La Federazione non può concedere alle Scuole o agli Istruttori l’esclusiva territoriale per i corsi anche organizzati da committenti esterni e, per Statuto, non può intervenire o ingerirsi nelle scelte economiche delle Consociate e pretendere, oltre alla remunerazione dei propri membri, forme di ripartizione di utili per manifestazioni o realizzazioni gestite dalle Consociate tramite FISSS. E’ possibile elargire alla Federazione solo liberi contributi donativi, pur nel rispetto di un minimo indicato nel tariffario, per contribuire alle sue spese amministrative.

12 – Ogni Consociata deve possedere, come da Statuto (titolo 2° art. 6) dal 20/04/2023 una denominazione inconfondibilmente originale e differenziata rispetto a quella di altre Consociate e totale autonomia e indipendenza operativa, giuridica e finanziaria rispetto a queste. Ogni altra forma di relazione associativa e legame monopolistico tra le consociate non può essere tollerata e costituisce specifica violazione etica.
Sono possibili e auspicabili rapporti di collaborazione operativa tra Consociate, ma qual’ora venissero stipulati contratti tra esse (di ordine anche economico) e questi non venissero rispettati o fossero contestati dalle parti a posteriori, la Commissione Etica e la Federazione non potranno considerarli oggetto di competenza Federale e intervenire nella controversia. Unica eccezione a tale obbligo astensivo è rappresentata da accordi contestati che siano stati preventivamente sottoposti alla FISSS e da essa approvati prima della loro stipulazione.

13 – La FISSS non potrà in nessun caso richiedere o pretendere, oltre alla remunerazione dei propri membri, forme di ripartizioni di utili per manifestazioni o realizzazioni gestite dalle Consociate per suo tramite. E’ possibile elargire alla Federazione solo contributi o donazioni liberali, pur nel rispetto dei minimi indicati nel tariffario, per contribuire alle spese amministrative.

14- La Federazione è tenuta ad assistere le Consociate nelle relazioni pubbliche e a fornire tutto il suo appoggio e il suo prestigio per favorire le loro realizzazioni. Nel caso ciò comporti oneri e spese straordinarie, il Direttivo dovrà stabilirne l’entità e, in mancanza di fondi disponibili, richiedere alla Consociata organizzatrice un contributo straordinario.

15 – Le Consociate e le Scuole federali sono tenute a ospitare presso i loro centri, quando possibile, i membri della Commissione di sicurezza incaricati alla supervisione e a mettere a loro disposizione le loro sedi, aree o campus attrezzati per corsi federali, gratuitamente o a costi di favore, per gli Istruttori FISSS e i loro eventuali partecipanti.

16- Le Scuole con centri federali attrezzati e i loro Istruttori sono tenuti a rispettare le regole normative vigenti e le normative di sicurezza degli enti locali e nazionali interessati e i protocolli FISSS per le attività, nonché a possedere un’assicurazione idonea, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni.

17- Tutti gli Istruttori federali operativi e titolari di corsi sono tenuti ad essere assicurati, a poter esibire la propria tessera abilitante a chi ne faccia richiesta e ne abbia titolo e ad esibire su un capo d’abbigliamento in modo visibile il loro distintivo FISSS.

18 – I ricorsi per eventuali conflitti, contrasti o problemi previsti o non previsti dallo Statuto, o dubbi interpretativi ed applicativi in ordine al presente Codice, devono essere inoltrati prima al Consigliere referente del Direttivo per il Codice Etico in via riservata e poi (in caso di mancata soluzione, conciliazione o accomodamento) ufficialmente al Direttivo stesso e, in ultima istanza, all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria della Federazione il cui giudizio è insindacabile. In ogni caso il Consigliere incaricato è tenuto a riferire annualmente al Direttivo, in ordine ai casi trattati, con apposita relazione scritta.

SANZIONI
Qualsiasi membro della Federazione o Istruttore/Assistente/Operatore che non rispetti questo codice, a discrezione del Direttivo qualora ne ottenga elementi probatori idonei e previo adeguato contraddittorio, può essere soggetto alla misura di SOSPENSIONE dalla Federazione e perdere il diritto di rappresentanza e/o abilitazione fino alla successiva Assemblea che, su richiesta scritta degli interessati, potrà deliberare in merito alla conferma delle sanzioni applicate, o alla loro revoca, o modifica, o al proscioglimento. Ad analoga sanzione è sottoposto chiunque, previamente diffidato, non adempia agli obblighi sociali e alla corresponsione delle quote associative previste.
Il Direttivo è l’organo che presiede e vigila sull’applicazione delle norme deontologiche tramite un’apposita Commissione e che delibera a maggioranza semplice sulle eventuali sanzioni previste che sono: RICHIAMO SCRITTO, MORA, CENSURA, RETROCESSIONE o ESPULSIONE.
Le sanzioni potranno essere comminate tanto per inadempienze alle presenti norme deontologiche previste dal Codice che per indegnità o gravi infrazioni alle leggi in campo penale e civile o comportamenti recanti discredito diretto,indiretto o d’immagine alla Federazione.
L’espulsione non dà diritto ad alcun risarcimento per gli interessati e questi non potranno avanzare alcuna rivendicazione originata da tale provvedimento. La Federazione inoltre potrà rivalersi in via legale nei confronti dell’espulso per danni materiali o morali a persone e cose arrecati per sua responsabilità. Foro competente nel caso di contenziosi o controversie sarà quello della sede federale, previo tentativo di conciliazione interno.

OBBIETTIVI DI FORMAZIONE COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA FISSS
(come deve distinguersi o orientarsi un buon survivalista e, soprattutto, un Istruttore federale)

1) Inventiva e intraprendenza – Capacità di improvvisazione e adattamento – Attitudine al problem -solving, all’azione positiva e alle pratiche eco-dinamiche;
2) Assertività, ottimismo e senso della missione – Entusiasmo nel trasferire e acquisire conoscenze;
3) Elasticità mentale e intelletto pragmatico – Senso critico avverso all’illegalità, alla stoltezza, alla superstizione, alla superficialità, alle conoscenze non scientifiche e a fatti non attendibili;
4) Determinazione e coraggio consapevole, mitigato dalla prudenza durante il pericolo – Responsabilità nell’affrontare le emergenze e tenacia nel perseguire gli obiettivi;
5) Destrezza e buona manualità – Attenzione per salute e forma psicofisica – Disposizione a sperimentare, a esporsi in prestazioni pluridisciplinari, a mettersi in gioco e a frequentare l’ignoto non per incoscienza ma per conoscenza;
6) Competenza e preparazione estesa, anche se non specializzata oltre ai campi più privilegiati- Disinvoltura e serietà nel praticare e divulgare la disciplina senza ostentazione o pedanteria;
7) Autosufficienza, disponibilità alla cooperazione e alla delega in uguale misura – Capacità di agire sia in autonomia che in squadra senza lamentazioni o spirito polemico;
8) Affidabilità, correttezza e credibilità nel prendere iniziative in qualità di leader – Rispetto per chi dirige e solerzia in qualità di esecutore – Efficienza nel gestire e mediare complessità sociali – Capacità di resistenza e resilienza al disagio e allo stress;
9) Parsimonia non austera ma volta al raggiungimento del massimo comfort possibile rispetto all’economia delle risorse disponibili o al costo-beneficio ottimale per ottenerle;
10) Eco-sensibilità laica e non massimalista, indirizzata soprattutto all’ecologia umana per la salvaguardia dell’individuo, del gruppo e della specie come parti costitutive e non aliene del mondo naturale – Ripudio di ogni intolleranza ideologica o religiosa, di ogni discriminazione e violenza finalizzata alla sopraffazione di individui, popoli, culture e ambienti.

 

Compendio delle normative FISSS (pdf, 50 pag.)

 

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